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Sez. 3, Sentenza n. 17169 del 03/12/2002 (Rv. 560425 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA | Mancata comparizione dell'attore alla prima udienza - Provvedimento del giudice di differimento della trattazione del processo ad altra udienza - Mancata applicazione da parte del giudice dell'art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. - Dovere dell'ufficio di comunicare all'attore la data della nuova udienza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560425-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA

Nel giudizio di cognizione (nella specie, celebrato davanti ad un giudice di pace), nel caso di mancata comparizione dell'attore alla prima udienza, qualora il giudice, anziché applicare l'art. 181, secondo comma, cod. proc. civ., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza, l'ufficio non ha il dovere di comunicare il rinvio all'attore, che, conseguentemente, non ha il diritto di riceverla, essendo applicabile la regola generale in virtù della quale i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire (art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.). La mancata applicazione dell'art. 181, secondo comma, cod. proc. civ, - quindi l'omessa comunicazione all'attore della data della nuova udienza - non vulnera, in sè, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, alla quale una norma ricolleghi determinati effetti, ciò che non accade in detta ipotesi, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non costituisce un effetto legale della mancata comparizione, ma si produce soltanto nel caso in cui sia applicato l'art. 181, cit..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)