diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10397 del 04/10/1991 (Rv. 474112 - 01)

Procedimento civile - Comparizione delle parti - Mancata | Fissazione della nuova udienza - Mancata applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474112-01

Procedimento civile - Comparizione delle parti - Mancata

La circostanza che, mancata la comparizione di entrambe le parti all'udienza, il giudice, anziché applicare gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., si limiti a differire la trattazione del processo ad altra udienza non lede, in sè, alcun interesse della parte non comparsa, in quanto una siffatta lesione può verificarsi solo quando la mancata comparizione si inserisca in una più ampia fattispecie, cui una norma ricolleghi determinati effetti: ciò che non si verifica nel caso suddetto, in quanto il diritto alla comunicazione della nuova udienza non è un effetto legale della mancata comparizione, ma soltanto dell'applicazione dell'art. 181, primo comma cod. proc. civ., preordinata a rendere avvertite le parti delle conseguenze che derivano dalla loro mancata ulteriore comparizione. Pertanto, quando l'udienza non è fissata, sia pure per errore, in base all'applicazione della testè citata norma, non opera il dovere dell'ufficio a dare ed il diritto delle parti a ricevere la comunicazione dell'udienza stessa e vale la regola generale per cui i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza (art. 180, primo comma cod. proc. civ.) si ritengano conosciuti dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 1761 secondo comma cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)