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Sez. L, Sentenza n. 2009 del 03/06/1976 (Rv. 380830 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 23 DEL 1973 SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTI - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380830-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'INAIL - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 23 DEL 1973 SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTI - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Ove la sentenza n 23 dell'1 marzo 1973 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 57 della legge n 153 del 30 aprile 1969 nella parte in cui esclude il beneficio dell'esonero del lavoratore dalle spese processuali nelle controversie promosse nei confronti dell'Inail, sia intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione, la sentenza di appello che abbia condannato il lavoratore soccombente al pagamento delle spese giudiziali, dev'essere cassata con rinvio, poiche il giudizio circa l'eventuale manifesta infondatezza o la temerarieta della domanda del lavoratore - condizione cui e subordinato dall'art 57 citato la condanna del lavoratore stesso alle spese del giudizio - e rimesso al giudice del merito. (Conf 544/74, mass n 368313; (Conf 2170/73, mass n 365398).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)