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Sez. 2, Sentenza n. 544 del 23/02/1974 (Rv. 368313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONTROVERSIA CON L'INAIL - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 ESCLUDENTE IL BENEFICIO DELL'ESONERO DALLE SPESE IN TALI CONTROVERSIE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTI - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1974-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONTROVERSIA CON L'INAIL - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE ALLE SPESE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 ESCLUDENTE IL BENEFICIO DELL'ESONERO DALLE SPESE IN TALI CONTROVERSIE - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTI - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Qualora sia intervenuta, in pendenza del giudizio per Cassazione, la sentenza della Corte costituzionale in data primo marzo 1973, n 23, che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, per la parte in cui escludeva gli assicurati soccombenti nelle controversie con l' Inail dal beneficio dell'esonero dalle spese processuali, la nuova disciplina risultante dalla suddetta pronunzia deve essere applicata anche di ufficio quando sia in discussione l'applicabilita o meno, del citato art 57. Pertanto, la sentenza di merito che abbia escluso l'applicabilita di detta norma nelle controversie interessanti l' Inail deve essere cassata con rinvio, poiche l'apprezzamento della sussistenza in concreto delle condizioni richieste dall'art 57 per la deroga del principio della soccombenza puo essere compiuto, quanto alle spese del giudizio di merito, esclusivamente in questo stesso giudizio e, se pretermesso, non e effettuabile in Sede di legittimita. (Conf 2170'73, mass n 365398; 901'72, mass n 357150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)