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Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 22/05/1997 (Rv. 504623 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 140 cod. proc. civ. ed ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 - Rispettivo ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504623-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 140 cod. proc. civ., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma la notifica non sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto; deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando non si conosca in quale comune risieda il destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)