Sez. 5, Sentenza n. 10189 del 26/06/2003 (Rv. 564608 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Procedimenti notificatori previsti dall'art.140 cod. proc. civ. e dall'art.60, comma primo, lettera e) d.P.R. n. 600 del 1973 - Rispettivo ambito di applicazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., allorquando, come nella specie, siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulti trasferito. Deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sostitutivo, per il procedimento tributario, dell'art. 143 cod. proc. civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)