Sez. L, Sentenza n. 3663 del 30/05/1986 (Rv. 446561 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MAGGIORAZIONI DELLA PENSIONE - REGIME ANTERIORE AL D.L. 2 MARZO 1974 N. 30, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 APRILE 1974 N. 114 - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MAGGIORAZIONI DELLA PENSIONE - REGIME ANTERIORE AL D.L. 2 MARZO 1974 N. 30, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 APRILE 1974 N. 114 - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Le maggiorazioni della pensione - nel regime anteriore al d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, che le ha trasformate in assegni familiari, assoggettandoli tra l'altro alla disciplina della prescrizione quinquennale - partecipavano della natura della pensione stessa e pertanto il regime della prescrizione era quello dettato dall'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che deroga alla regola generale della prescrizione decennale solo per i ratei di pensione già liquidati, ma non riscossi, per i quali prevede la prescrizione quinquennale. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto applicabile la prescrizione decennale alle quote di maggiorazione non ancora liquidate né poste in pagamento dall'INPS; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 7516/83, mass n 432113).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)