Sez. L, Sentenza n. 7516 del 20/12/1983 (Rv. 432113 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MAGGIORAZIONI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROFICUA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MAGGIORAZIONI EX ART. 21 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1965 - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROFICUA ATTIVITÀ LAVORATIVA - ESTREMI.*
La concessione dei benefici di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965 n. 903 richiede l'accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 39 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, che il soggetto per il quale si chiede il beneficio della maggiorazione della pensione a cagione del suo grave stato di infermità fisica o mentale non sia in grado, non già di disimpegnare una qualsiasi mansione lavorativa (ciò che è concepibile, in via astratta, anche per chi sia rimasto in possesso di una sia pur minima facoltà fisica), bensì di applicarsi ad un lavoro contrassegnato dalla proficuità, e cioè dalla sua idoneità a produrre un certo guadagno che assicuri al soggetto il soddisfacimento delle fondamentali e primarie esigenze di vita. Al riguardo, occorre far capo alle condizioni soggettive della persona affetta dalla grave infermità fisica o mentale, nonché ai fattori ambientali, onde pervenire all'accertamento della possibilità o meno di impiegare l'inabile, in via di utilizzazione di una qualche sua residua e pur modestissima energia lavorativa, in un lavoro che gli procuri un certo frutto remunerativo, considerato nella prospettiva delle sue esigenze elementari di vita. Non può aversi proficua attività lavorativa quando questa sia svolta in condizioni del tutto particolari o in maniera usurante ovvero sia del tutto marginale e non utile. (V 500/79, mass n 396618; (Conf 3877/68, mass n 337351).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)