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Sez. L, Sentenza n. 9966 del 23/06/2003 (Rv. 564476 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Requisiti - Chiarezza e univocità delle espressioni usate - Fattispecie relativa alla indennità di flessibilizzazione prevista dal CCNL 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564476-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto, sulla base del criterio della interpretazione letterale, che la clausola di cui all'art. 28 del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato 1990 - 1992, nel prevedere l'indennità di flessibilizzazione, legata a una particolare modalità di articolazione dell'orario di lavoro, fosse riferibile non solo ad esigenze stagionali o periodiche di punte di traffico, ma anche ad altre ipotesi, quale, in particolare, quella dell'orario concordato su richiesta dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)