Sez. L, Sentenza n. 13969 del 26/09/2002 (Rv. 557609 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Requisiti - Chiarezza e univocità delle espressioni usate - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur dichiarando di privilegiare il senso letterale delle parole usate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Poste relative all'accesso alla posizione "Q1 professionale", ha tuttavia omesso di considerare che la declaratoria del profilo professionale non si riferisce a tutte le possibili attività professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in albi, ma ne considera solo alcune, tipiche e specifiche; la S.C. ha quindi demandato al giudice del rinvio, in particolare, di procedere alla interpretazione delle disposizioni contrattuali controverse per accertare, anche alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362, comma secondo, e 1363 cod. civ., se l'inquadramento nell'area "Q1 professionali" competa anche per lo svolgimento dell'attività professionale di geometra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)