Sez. 3, Sentenza n. 10821 del 24/07/2002 (Rv. 556161 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Credito per risarcimento del danno - Riscossione con ingiunzione fiscale - Opposizione - Prova dei fatti costitutivi del credito - Onere a carico della P.A. - Configurabilità - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Proposta opposizione avverso l'ingiunzione, emessa ai sensi del R.D. 1910/639, avente ad oggetto un credito per risarcimento del danno, il giudice d'appello che, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta la responsabilità dell'ingiunto esclusa in primo grado deve esaminare le questioni relative all'esistenza e all'entità del danno, il cui onere probatorio è a carico dell'Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, quale attore sostanziale. (Nella specie la S.C ha cassato la decisione dei giudici di appello, che riconoscendo la responsabilità del proprietario degli animali provocati a un treno investito da un gregge di pecore aveva accolto l'appello proposto dalla FFSS senza accertare l'esistenza e l'entità del danno.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)