diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7844 del 08/06/2000 (Rv. 537429 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Credito derivante da rapporto contrattuale di diritto privato - Riscossione con ingiunzione fiscale - Opposizione - Prova dei fatti costitutivi del credito - Onere a carico della pubblica amministrazione - Sussistenza - Processo del lavoro - Poteri istruttori del giudice - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537429-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione del provvedimento adottato con riferimento alle entrate patrimoniali a norma del R.D. n. 639 del 1910 (cosiddetta ingiunzione fiscale) e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della P.A. riconducibile all'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in forma esecutiva - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti. Peraltro, quando si verte in materia attribuita alla competenza del giudice del lavoro, tale principio va correlato con quello relativo al potere-dovere del giudice di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da significativi dati di indagine. (Nella specie il giudice di merito, nel giudizio diretto alla quantificazione di quanto dovuto, in base a sentenza passata in giudicato, da medico mutualistico a titolo di indennità di contingenza indebitamente percepita, aveva valorizzato la genericità della pur recisa contestazione del convenuto; la S.C., nell'annullare tale sentenza, ha ritenuto ingiustificata tale valorizzazione, in difetto di prove documentali, pur eventualmente non del tutto idonee, e tuttavia ha altresì constatato l'esistenza dei presupposti per una doverosa iniziativa di acquisizione della documentazione in possesso della P.A.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)