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Sez. L, Sentenza n. 6599 del 08/11/1983 (Rv. 431322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA.*

Il mancato pagamento della retribuzione, ossia del corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, configura una giusta causa di dimissioni in tronco per colpa del datore di lavoro. (Conf 2818/69, mass n 342611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)