diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 648 del 26/01/1988 (Rv. 457099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE - IRRILEVANZA - MOTIVO DETERMINANTE IL LAVORATORE AL RECESSO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RILEVANZA - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE - IRRILEVANZA - MOTIVO DETERMINANTE IL LAVORATORE AL RECESSO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La mancata corresponsione della retribuzione che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione) - configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. l'applicabilità sia della disciplina generale che della specifica norma citata non è esclusa dall'appartenenza del lavoratore alla categoria dirigenziale (dal momento che i dirigenti, ancorché immediati collaboratori dell'imprenditore, sono pur sempre lavoratori subordinati, la cui opera è in funzione tipicamente corrispettiva della retribuzione), mentre è irrilevante, a fronte dell'accertato grave inadempimento della controparte, il motivo per cui il lavoratore sia eventualmente indotto al recesso (nella specie, prospettiva di un'immediata assunzione in altro posto di lavoro). (V 5072/84, mass n 436879; (V 5072/84, mass n 436880; (V 6599/83, mass n 431322; (V 3222/80, mass n 407010; (V 2818/69, mass n 342611; (V 2062/62, mass n 253205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)