Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 19/03/1993 (Rv. 481477 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - In genere | Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona che materialmente ha eseguito l'attività o della sua qualità di incaricato del legittimato - Irrilevanza - Validità della notifica - Condizioni.
Procedimento civile - Notificazione - In genere
L'attività d'impulso del procedimento notificatorio, consistente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato a norma dell'art. 137 cod. proc. civ., e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente. In tal caso l'omessa indicazione nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato dal legittimato, resta irrilevante, ai fini della validità della notificazione, se alla stregua dell'atto risulti egualmente la parte ad istanza della quale essa è stata effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)