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Sez. 5, Sentenza n. 33382 del 18/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 241354 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Presupposti - Dovere giuridico di esporre la verità - Conseguenze - Dichiarazione di morte - False indicazioni relative a circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241354-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che nella "dichiarazione di morte" indichi falsamente circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 02/11/2000 num. 396 art. 72, DPR 02/11/2000 num. 396 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)