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Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 215413 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico - Presupposti - Necessità che una norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare quanto attestato dal privato - Sussistenza - Falsa denuncia di smarrimento di un assegno - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215413-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

** ** DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MARZO 2000 ** ** Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato "de quo" la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l'idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito. (Conf. sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, Fanciulli e sez. un. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, PM in proc. Bertin, non massimate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)