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Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016 (Rv. 639475 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - - Validità della notifica - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2016-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639475-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)