Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016 (Rv. 639475 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - - Validità della notifica - Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)