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Sez. L, Sentenza n. 5592 del 09/06/1994 (Rv. 486956 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Minori invalidi non deambulanti frequentanti la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali - Assegno di accompagnamento ex art. 17 legge n. 118 del 1971 - Abrogazione "ex" legge n. 18 del 1980 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486956-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

La disposizione dell'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che attribuiva l'assegno di accompagnamento per i minori invalidi non deambulanti che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, non è stata abrogata dalla legge n. 18 del 1980 che ha istituito l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili, come risulta anche dalla disciplina della successiva legge n. 508 del 1988: le due prestazioni vanno riferite a presupposti diversi per quanto riguarda la gravità della menomazione, posto che il suddetto assegno non richiede - come l'indennità di accompagnamento - un'inabilità totale, ma solo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dei minori, ed un'impossibilità a deambulare da intendersi nel senso di impossibilità di muoversi da soli senza accompagnatore.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)