diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2231 del 10/07/1971 (Rv. 353037 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - INADEMPIMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.*
Stato
decisa il 1971-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353037-01

RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - INADEMPIMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO PER IL FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.*

L'accertamento sull'imputabilita dell'inadempimento e del suo rapporto diretto ed immediato di causalita con l'evento di danno che ne consegue, e riservato al giudice di merito ed e normalmente incensurabile in Sede di legittimita, salvo che incongruamente e scorrettamente motivato. L'indagine sull'imputabilita dell'inadempimento va conclusa affermativamente sempre che il debitore inadempiente non provi che l'inadempimento e stato causato da impossibilita della prestazione, derivante da fatto a lui non imputabile (nella specie, in cui eravi stata una manomissione all'impianto di riscaldamento, i giudici di merito ritennero che la ditta appaltatrice del servizio non poteva sperare di vincere la presunzione posta a suo carico dall'art 1218 cod civ, mediante la dimostrazione del libero accesso ai locali delle caldaie, e che occorresse altresi, la duplice prova che lo stato delle cose fu convenientemente predisposto dalla detta ditta e che fu successivamente alterato da terzì la SC ha ritenuto conforme tale statuizione ai principi di cui sopra).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)