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Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 24/05/1975 (Rv. 375860 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MODALITA DEL FATTO GENERATORE DEL DANNO, CONDOTTA DEI SOGGETTI COINVOLTI, NESSO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375860-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MODALITA DEL FATTO GENERATORE DEL DANNO, CONDOTTA DEI SOGGETTI COINVOLTI, NESSO DI CAUSALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA.*

La ricostruzione delle modalita del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento o l'inesistenza del rapporto di causalita tra i comportamenti accertati e l'evento, si risolvono in altrettanti giudizi di merito, in se stessi sottratti al Sindacato di legittimita quanto al risultato del ragionamento del giudice, salvo restando il Sindacato, ex art 360 n 5 cod proc civ, sulla correttezza, completezza e coerenza di tale ragionamento. (Conf 1775/74, mass n 369957; V 3420/73, mass n 367392; (V 382/72, mass n 356279; 2231/71, mass n 353037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)