Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 27/04/1994 (Rv. 486377 - 01)
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice) - Fatti pacifici | Conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere - Ammissibilità.
Prova civile - Poteri (o obblighi) del giudice) - Fatti pacifici
Allorché un fatto sopravvenuto sia pacifico in tutte le sue componenti - ed è tale sia che risulti acquisito agli atti sia che risulti concordemente ammesso dalle parti - il giudice, anche nel contrasto di queste, può individuare la portata giuridica dello stesso e, se ritiene che esso abbia determinato la cessazione della materia del contendere, può emettere la relativa declaratoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)