Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1995 (Rv. 490056 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Credito derivante dall'esecuzione dell'incarico - Esazione da parte del mandante - Effetti.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di mandato senza rappresentanza, l'avvalersi da parte de mandante, ai sensi dell'art. 1705 secondo comma cod. civ., della facoltà di sostituirsi al mandatario nell'esazione del credito derivante dall'esecuzione dell'incarico, esprime esercizio di una legittimazione propria di detto mandante, e, pertanto, oltre ad avere portata interruttiva della prescrizione del diritto del mandante stesso, non spiega, in difetto di espressa previsione, analoghi effetti rispetto alle posizioni del mandatario verso l'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)