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Sez. L, Sentenza n. 3877 del 11/06/1986 (Rv. 446714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMMA VERSATA DAL DATORE DI LAVORO AD UN FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI LAVORATORI - INCLUSIONE - ESECUZIONE DEL VERSAMENTO FATTO INDISTINTAMENTE PER TUTTI I LAVORATORI E DIRETTAMENTE AL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMMA VERSATA DAL DATORE DI LAVORO AD UN FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI LAVORATORI - INCLUSIONE - ESECUZIONE DEL VERSAMENTO FATTO INDISTINTAMENTE PER TUTTI I LAVORATORI E DIRETTAMENTE AL FONDO - IRRILEVANZA.*

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dallo art. 12 della legge n. 153 del 1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga corrisposto al lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima, e pertanto costituisce una nozione più ampia della retribuzione intesa in senso stretto come oggetto di una obbligazione tipica scaturente dal contratto di lavoro. Rientra quindi in tale retribuzione imponibile anche la somma versata, in adempimento di obblighi assunti in Sede di contrattazione collettiva, dal datore di lavoro ad un fondo aziendale di previdenza ed assistenza in favore dei lavoratori, a nulla rilevando che tale somma venga versata indistintamente per tutti i lavoratori senza tener conto dei singoli rapporti, né che il versamento sia fatto direttamente al fondo stesso talché i lavoratori non ricevono alcuna maggiorazione della retribuzione intesa in senso stretto. (V 664/85, mass n 438870; (V 5191/83, mass n 490056).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)