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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12202 del 14/04/2022 (Rv. 664421 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO | Colonna d’aria sovrastante al lastrico solare - Oggetto di diritti autonomi rispetto al lastrico solare - Esclusione - Obbligo di corresponsione dell’indennizzo a fronte delle sopraelevazioni sul lastrico - Sussistenza. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664421-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO

In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.

Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)