Sez. L, Sentenza n. 3153 del 12/05/1986 (Rv. 446151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale nell'ordinamento, ma risulta da questo adottato solo in alcuni casi, come per il calcolo dell'indennità di preavviso e di anzianità, rimanendo in ogni altro caso affidata all'autonomia collettiva e, nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione delle retribuzioni, sempre che non ne derivi la violazione del fondamentale canone di sufficienza e proporzionalità sancito dall'art. 36, primo comma cost.; in particolare poi, ove la voce retributiva da calcolare abbia origine contrattuale, l'autonomia collettiva non incontra limite alcuno poiché le parti sociali, nel pattuire la corresponsione di un emolumento altrimenti non dovuto, ben possono prevederne la Determinazione sulla base di alcuni elementi soltanto della retribuzione globale, escludendone altri. (V 2298/85, mass n 440180; (V 1080/84, mass n 433234; (V 1075/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)