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Sez. L, Sentenza n. 2298 del 03/04/1985 (Rv. 440180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER MENSILITÀ AGGIUNTIVE, FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE PER MENSILITÀ AGGIUNTIVE, FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo, mentre trasforma la relativa retribuzione in un compenso di tipo continuativo, del quale si deve tener conto per la Determinazione di quanto dovuto per tutti gli istituti, legali e contrattuali, implicanti riferimento, per la quantificazione delle spettanze al dipendente, ad ogni emolumento continuativo, non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una specifica volontà delle parti in tal senso. Pertanto, in Mancanza di tale volontà, o, a maggior ragione, in presenza di una contraria previsione contrattuale, il suddetto compenso per straordinario "fisso" non è computabile nelle spettanze del lavoratore per mensilità aggiuntive, ferie e festività infrasettimanali, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, da prendere a base per la quantificazione di altre competenze correlate alla retribuzione stessa, e dovendosi tener conto che il principio medesimo può trovare applicazione solo in presenza di specifiche norme limitative dell'autonomia negoziale, che non sussistono con riguardo ai predetti istituti. (Conf 1075/84, mass n 433232).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)