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Sez. 3, Sentenza n. 11961 del 17/05/2010 (Rv. 613084 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Immobili adibiti ad uso abitativo - Possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione ex art. 6, comma 4, della legge n. 431 del 1999 - Limiti.
Stato
decisa il 2010-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613084-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1999 num. 431 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)