Sez. 3, Sentenza n. 24526 del 02/10/2008 (Rv. 604825 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Provvedimenti di rilascio per finita locazione "ex" art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - Esecuzione - Fissazione della data di rilascio - Richiesta di differimento "ex" art. 6, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - Presentazione - Anteriorità rispetto alla data fissata per l'esecuzione - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
In tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva, con la possibilità per l'esecutato, concessa dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di chiedere una sola volta la rifissazione della data di esecuzione. Pertanto, tale richiesta deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poiché altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)