Sez. 3, Sentenza n. 1136 del 10/02/1999 (Rv. 523114 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Cumulo di plurime voci dell' identico "petitum" - Esclusione - Espressa richiesta di rivalutazione ed interessi - Cumulo di domande - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza per valore vanno cumulate, a norma dell'art. 10, secondo comma cod. proc. civ., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande non possono ritenersi, ove d'importo indeterminato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito e non possono pertanto portare al superamento di detta competenza in forza dell'indicato cumulo. Del pari, nel caso di domanda di risarcimento del danno di ammontare non specificato, con espressa richiesta di pagamento di rivalutazione e di interessi, non si è in presenza di una pluralità di domande bensì, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento dei danni articolata in più voci illiquidate ed indeterminate, con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 comma secondo cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)