Sez. 1, Sentenza n. 9415 del 07/09/1995 (Rv. 493942 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione dell'assegno di divorzio - Condizioni - Accertamento relativo - Potere del giudice di merito.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini della revisione dell'assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno. L'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali addotte dalla parte - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale dell'assegno divorzile - costituisce il "proprium" del giudizio ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sicché tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte debba invocare il giudicato esterno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)