Sez. 2, Sentenza n. 9539 del 20/03/1990 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184780 - 01
PENA - IN GENERE - FATTI ANTECEDENTI ALLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - PENA CONGIUNTA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - RATIO.*
PENA - IN GENERE - FATTI ANTECEDENTI ALLA VIGENZA DEL NUOVO CODICE - PENA CONGIUNTA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ - RATIO.*
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale l'applicazione della misura sostitutiva della pena è consentita anche per pene congiunte. L'art. 248 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (di immediata applicazione ex art. 245) infatti dispone da un lato che in materia continua ad applicarsi la legge n. 689 del 1981 per i fatti antecedenti e dall'altro fa reiterati riferimenti all'art. 444 nuovo cod. proc. pen., il quale a sua volta riconosce all'imputato la facoltà di chiedere sanzioni sostitutive quando la pena non superi due anni di reclusione o di arresto, "soli o congiunti a pena pecuniaria. Ne deriva che, in virtù dell'art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all'art. 444 cit. Costituisce norma sostanziale più favorevole. (Conf mass n 182852).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 248 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 248 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)