Sez. L, Sentenza n. 13700 del 13/10/2000 (Rv. 540986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Durata - Predeterminazione - Necessità - Rinvio delle parti alla durata stabilita dal contratto collettivo - Legittimità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
Con riferimento al patto di prova inserito nel contratto di lavoro, per il quale l'ordinamento - per evidenti ragioni antifrodatorie - prescrive non solo la forma scritta, ma anche la predeterminazione della durata, entro limiti massimi, gli spazi di autonomia negoziale sono limitati, proprio per una valutazione "a priori" del carattere sfavorevole del rapporto in prova per il lavoratore, ma non sino al punto da non consentire alle parti una predeterminazione della durata "per relationem", con rinvio esplicito alla disciplina collettiva, del tutto legittima ove esplicantesi entro i limiti inderogabili fissati dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 18/03/1926 num. 562 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)