Sez. 1, Sentenza n. 11477 del 20/11/1993 (Rv. 484425 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Cause | Contratto di locazione - Consenso delle parti - Prestazione - Durata e momento della consegna della cosa locata - Determinazione per "relationem" - Ammissibilità - Nullità del contratto - Configurabilità - Esclusione - Condizione.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Cause
Una volta che il contratto di locazione si sia perfezionato con il consenso delle parti, possono essere determinati "per relationem" la durata ed il momento della consegna della cosa locata, senza che ciò dia luogo ad indeterminatezza dell'oggetto, della durata e della misura delle prestazioni a carico delle parti, se queste abbiano preventivamente previsto, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., un meccanismo per la determinazione di tali elementi, in presenza del quale deve escludersi la nullità comminata dall'art. 1418, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)