Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17210 del 29/07/2014 (Rv. 631860 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata della procedura esecutiva - Definizione della procedura esecutiva agli effetti della tempestività della domanda di equa riparazione - Ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento - Pronuncia - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata della procedura esecutiva, quest'ultima s'intende definita, agli effetti dell'osservanza del termine di decadenza ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo quando l'ordinanza di estinzione della procedura stessa sia stata corredata dall'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, necessario ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 631, Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)