diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 11029 del 06/05/2010 (Rv. 613193 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Ambito di applicazione - Procedimento incidentale di dissequestro nell'ambito di un processo penale - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613193-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti esecutivi, ed in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento, ivi compreso il subprocedimento incidentale di dissequestro, attivato nell'ambito di un procedimento penale da un soggetto che non rivesta la qualità di parte, non ostandovi l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - il quale fa decorrere il termine di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - atteso che l'espressione "decisione definitiva" non coincide con quella di sentenza passata in giudicato, bensì indica il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)