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Sez. 2 - , Sentenza n. 16611 del 20/06/2019 (Rv. 654338 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento - Limite del pregiudizio all’economia nazionale - Natura di eccezione in senso lato - Rilevabilità d’ufficio.
Stato
decisa il 2019-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654338-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)