Sez. 2 - , Sentenza n. 1607 del 20/01/2017 (Rv. 642472 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento e limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di specifica domanda in tal senso, aveva accordato all'originario attore un risarcimento per equivalente dopo avere accertato, con giudizio non più sindacabile in sede di legittimità, che il bene di sua proprietà ed occupato abusivamente dai convenuti era stato irreversibilmente inglobato nel loro terreno, rendendone impossibile la restituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)