Sez. 6, Sentenza n. 3037 del 30/09/1999 Cc. (dep. 13/10/1999) Rv. 214547 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Fatto nuovo - Condanna per reati gravi - Conseguenza sulla scelta della misura - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali l'insorgenza del fatto nuovo, costituito dalla sopravvenuta condanna ad una pena detentiva severa, è idoneo a far ritenere il pericolo di fuga ragionevolmente probabile e, per altro verso, nell'ipotesi in cui tale condanna medesima riguardi taluni più gravi delitti, costituisce argomento idoneo a giustificare una nuova valutazione della presunzione di pericolosità sociale, qualora ciò non sia escluso da positivi elementi addotti dalla difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)