Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/01/1972 (Rv. 356031 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA DEL TERZO - DEL TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE - PROVA DELL'AFFIDAMENTO DEI BENI PIGNORATI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA DEL TERZO - DEL TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE - PROVA DELL'AFFIDAMENTO DEI BENI PIGNORATI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il terzo opponente all'esecuzione ha l'Onere di provare, nei limiti imposti dall'art 621 cod proc civ, il suo diritto di proprieta od altro diritto reale sui beni pignorati, ma, non anche l'affidamento di questi al debitore esecutato, atto a giustificare che tali beni al tempo del pignoramento erano detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta, allorquando il terzo opponente ed il debitore pignorato convivano e coabitino non occasionalmente nella stessa casa, posto che in questo caso la detenzione ed il possesso delle cose pignorate da parte del debitore esecutato trova titolo proprio nel predetto rapporto di convivenza e coabitazione. (Conf 280'70, mass n 345146; 1780'69, mass n 340846; 3999'68, mass n 337577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)