Sez. 3, Sentenza n. 1780 del 20/05/1969 (Rv. 340846 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE PIGNORATO - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA COSA PIGNORATA - SUFFICIENZA - TERZO OPPONENTE MARITO DELL'ESECUTATA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - TERZO CONVIVENTE CON IL DEBITORE PIGNORATO - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA COSA PIGNORATA - SUFFICIENZA - TERZO OPPONENTE MARITO DELL'ESECUTATA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Quando il terzo opponente ed il debitore pignorato convivendo nella stessa casa, sono entrambi in uguale relazione materiale con la cosa pignorata, la prova che nei modi di legge il primo fornisca di averne acquistata la proprieta e sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza del bene, al secondo, non occorrendo in tal caso anche la dimostrazione che esso e in potere del debitore per un titolo diverso da quello di proprieta. Tale principio trova applicazione a maggior ragione nel caso in cui terzo opponente sia il marito della debitrice, il possesso della quale trova titolo nella sua posizione nella famiglia, cioe nell'Obbligo di coabitazione e di reciproca assistenza che avvince i coniugi. (Conf. 359-68, massima n.331327 V. 3999-68, massima n.337577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)