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Sez. 5, Sentenza n. 11997 del 08/08/2003 (Rv. 565816 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Criteri - Terreni situati in zona edificatoria - Determinazione valore finale come terreni edificabili - Condizioni - Piano regolatore non approvato dalla Regione - Esclusione - Valutazione con il criterio tabellare - Necessità.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565816-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM per considerare edificabile un terreno è necessario che la destinazione edificatoria della zona in cui esso è ubicato sia prevista da strumenti urbanistici perfezionati ed efficaci. Pertanto, finché il piano regolatore non è approvato dalla Regione, il terreno, ancorché situato in una zona in esso prevista come edificatoria, va considerato non edificatorio e quindi la determinazione del suo valore finale va effettuata con il criterio tabellare - moltiplicazione della rendita catastale con i moltiplicatori di legge - e non venale.

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)