Sez. 5, Sentenza n. 467 del 15/01/2003 (Rv. 559699 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | INVIM straordinaria ex D.L. n. 299 del 1991 - Terreni non edificatori - Determinazione del valore finale - Criterio applicabile - Rendita catastale - Affermazione - Terreni inseriti negli strumenti urbanistici - Criterio applicabile - Valore venale - Sussistenza - Terreni inseriti in strumenti urbanistici in corso d'approvazione - Valutazione tabellare - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM straordinaria, la determinazione del valore finale dei terreni, va compiuta ai sensi dell'art. 1, comma ottavo, del D.L. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991), moltiplicando il reddito dominicale iscritto in catasto. Tuttavia, nel caso che si tratti di terreni per i quali <<gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria>>, ossia di terreni inseriti in strumenti urbanistici che non hanno completato il loro procedimento di formazione, opera la regola generale del riferimento al valore di mercato, in ragione del mutamento della destinazione legale del bene, passata da agricola a edificatoria. Pertanto, quando il terreno sia preso in considerazione da uno strumento urbanistico in corso d'approvazione, non può passarsi dalla tassazione con criterio tabellare a quella secondo il valore venale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)