Sez. L, Sentenza n. 5711 del 29/10/1982 (Rv. 423449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - COEFFICIENTE PER I SINGOLI PERIODI DI TEMPO ATTINENTI AD OGNI CATEGORIA O QUALIFICA - RAPPORTO DELL'ULTIMO COEFFICIENTE CON QUELLI DEI SINGOLI PERIODI DI TEMPO ATTINENTI ALLE VARIE CATEGORIE O QUALIFICHE - PREVALENZA DEL SUPERIORE - NECESSITÀ - RICHIAMO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA EX ART. 2120 COD. CIV. - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - COEFFICIENTE PER I SINGOLI PERIODI DI TEMPO ATTINENTI AD OGNI CATEGORIA O QUALIFICA - RAPPORTO DELL'ULTIMO COEFFICIENTE CON QUELLI DEI SINGOLI PERIODI DI TEMPO ATTINENTI ALLE VARIE CATEGORIE O QUALIFICHE - PREVALENZA DEL SUPERIORE - NECESSITÀ - RICHIAMO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA EX ART. 2120 COD. CIV. - PORTATA.*
Il sistema della liquidazione a scaglioni dell'indennità di anzianità è legittimo sempre che il coefficiente da calcolare per i singoli periodi di tempo attinenti ad ogni categoria o qualifica non risulti inferiore a quello stabilito, al tempo della cessazione del rapporto, dalla regolamentazione propria di ciascuna delle categorie o qualifiche in relazione alle quali deve essere liquidata l'indennità, poiché in tale ipotesi deve applicarsi quest'ultimo coefficiente, come lo si sarebbe applicato se il lavoratore non avesse progredito nella carriera. Il richiamo alla categoria di appartenenza contenuto nell'art. 2120 cod. civ. deve essere inteso come richiamo non già alla categoria terminale del rapporto (che altrimenti si identificherebbe col richiamo "all'ultima retribuzione" e sarebbe perciò superfluo) ma alla pluralità di categorie nelle quali il lavoratore sia stato inquadrato nello svolgimento dello unitario ed inscindibile rapporto di lavoro. (Conf 4225/79, mass n 400746 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)