Sez. L, Sentenza n. 4225 del 18/07/1979 (Rv. 400746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE "A SCAGLIONI" - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE "A SCAGLIONI" - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il sistema della liquidazione "a scaglioni" dell'indennita di anzianita e legittimo sempre che il coefficiente da calcolare per i singoli periodi di tempo attinenti ad ogni categoria o qualifica non risulti inferiore a quello stabilito, al tempo della cessazione del rapporto, dalla regolamentazione propria di ciascuna delle categorie o qualifiche in relazione alle quali deve essere liquidata l'indennita, poiche in tale ipotesi deve applicarsi quest'ultimo coefficiente, come lo si sarebbe applicato se il lavoratore non avesse progredito nella carriera. A tal fine, per verificare il rispetto di detta condizione, il raffronto non deve istituirsi tra le diverse retribuzioni percepite nelle diverse categorie, bensi tra i coefficienti di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva per le medesime categorie al tempo in cui il rapporto e cessato. (V 1031/78, mass n 390375; (V 4916/77, mass n 388518; (V 4306/77, mass n 387918; (V 3965/77, mass n 387659; (Conf 2498/77, mass n 386214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)