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Sez. U, Sentenza n. 702 del 15/02/1978 (Rv. 390040 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - RAPPORTO DI IMPIEGO CON UN'INFERMIERA AUSILIARIA - NATURA PUBBLICISTICA - A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390040-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI - RAPPORTO DI IMPIEGO CON UN'INFERMIERA AUSILIARIA - NATURA PUBBLICISTICA - A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il rapporto d'impiego instaurato da un'infermiera ausiliaria con l'istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani 'Giovanni AmendolĂ , a seguito di assunzione a tempo determinato, e di natura pubblicistica, sia per la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro, sia per l'atto formale di nomina, ravvisabile nelle lettere di assunzione, sia ancora, per l'inerenza dei compiti affidati ai fini istituzionali dell'ente. Ne con la detta natura pubblicistica contrasta il termine apposto alla durata del rapporto, che non esclude la sua continuita. Di conseguenza, ogni pretesa dell'impiegata relativa a tale rapporto - quale quella alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed alla correlativa reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni - rientra nella giurisdizione amministrativa. (V 1885/76, mass n 380686).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)