Sez. U, Sentenza n. 1885 del 25/05/1976 (Rv. 380686 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ELEMENTI NECESSARI - FATTISPECIE (ENPI).*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ELEMENTI NECESSARI - FATTISPECIE (ENPI).*
Al fine dell'identificazione di un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, requisiti necessari e sufficienti sono: la natura pubblicistica della persona giuridica che opera l'assunzione; la continuita delle prestazioni e l'inserimento delle medesime in attivita direttamente correlata con i fini istituzionali dell'ente pubblico; la Determinazione della mercede; il vincolo di subordinazione; l'esistenza di un atto formale di nomina da parte del competente organo amministrativo dell'ente e, cioe, di un atto scritto che, a prescindere dalla terminologia adottata, ne manifesti inequivocamente l'effettiva volonta di utilizzare in modo continuativo determinate prestazioni nell'ambito della propria organizzazione. Nel concorso degli indicati requisiti, non rileva che l'atto di nomina apponga un termine al rapporto, o ne preveda la risolvibilita ad nutum, ne che espressamente escluda la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. (nella specie, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno ravvisato la ricorrenza degli indicati elementi e, quindi, di un rapporto di pubblico impiego nelle prestazioni professionali effettuate in favore dell'ENPI da 'medici di fabbricà , addetti alle infermerie aziendali, e da 'medici specialistì, addetti all'istituto di medicina industriale). (V 222/75, mass n 373415; (V 16/75, mass n 373120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)