Sez. 5, Sentenza n. 20143 del 07/10/2016 (Rv. 641248 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Acquisto di bene strumentale - Inerenza esclusiva all'attività d'impresa - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto solo se il contribuente dimostra l'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)