Sez. 5, Sentenza n. 1691 del 29/01/2016 (Rv. 638736 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Acquisto di bene strumentale - Inerenza esclusiva all'attività di impresa - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Mere indicazioni formali - Insufficienza - Fattispecie relativa ad acquisto di veicolo con utilizzazione promiscua.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d'inerenza previsto dagli art. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente provi l'esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 lett. BI, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 lett. BI, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164 lett. BI, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)