Sez. 2, Sentenza n. 343 del 28/01/1966 (Rv. 320663 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - NOZIONE - VANO DI PORTA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - NOZIONE - VANO DI PORTA.*
Si considerano vedute soltanto quelle aperture che, per le caratteristiche obiettive e la destinazione dei luoghi, abbiano la funzione normale e prevalente di dare aria e luce e di permettere di inspicere in alienum. Pertanto il vano di porta, la cui destinazione normale, prevalente ed obiettiva, e quella di permettere il passaggio, non costituisce veduta anche se quando l'uscio e aperto, si abbia occasionale immissione di aria e di luce e sia possibile guardare nella proprieta del vicino. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)